Art. 5 · Collaborazione nel settore giovanile e sportivo
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca

Art. 5

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Collaborazione nel settore giovanile e sportivo

In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore giovanile e sportivo 1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali, associazioni giovanili ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività motorie. 2. Le Parti Contraenti incoraggiano altresì la cooperazione tra Istituzioni governative, amministrative ed organizzazioni non governative nel settore delle attività fisiche e sportive.
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