Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca
Art. 4
61 / 93Collaborazione scientifica e tecnologica
In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuerà nelle forme seguenti:
a) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
b) scambio di ricercatori;
c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti;
d) scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica;
e) possibilità di creazione di laboratori congiunti;
f) possibilità di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica;
g) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.
2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verrà effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprietà intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.
Storico versioni
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