Art. 4
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo del Montenegro

Art. 4

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In vigore dal 11 nov 2017
Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attività svolte nell'ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo. Il costo di tale cooperazione è di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
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