Art. 4 · Istituti scolastici e culturali
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta

Art. 4

14 / 93

Istituti scolastici e culturali

In vigore dal 11 nov 2017
Istituti scolastici e culturali 1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalità di intervento. I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente. 2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il più ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-atg-4-2