Art. 20 · Denunce, revisioni e modifiche
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal

Art. 20

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Denunce, revisioni e modifiche

In vigore dal 11 nov 2017
Denunce, revisioni e modifiche Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non inciderà su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia. Ciascuna Parte potrà chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti. In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede. Fatto a Roma, il 17 febbraio 2015 Parte di provvedimento in formato grafico
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