Art. 2 · Ammissione degli studenti negli Enti di istruzione e formazione
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal

Art. 2

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Ammissione degli studenti negli Enti di istruzione e formazione

In vigore dal 11 nov 2017
Ammissione degli studenti negli Enti di istruzione e formazione Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Università ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permetterà loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca.
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