Art. 14 · Disposizioni finali
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca

Art. 14

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Disposizioni finali

In vigore dal 11 nov 2017
Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data della ricezione dell'ultima delle notifiche sull'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato consensualmente dalle Parti Contraenti mediante scambio di note: le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di avere effetto, nei rapporti bilaterali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Slovacca, le disposizioni dell'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Cecoslovacchia firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell'Accordo di Cooperazione Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, firmato a Roma il 30 novembre 1990. 4. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per iscritto per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto al termine dei centoottanta giorni (180 gg) successivi alla data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente. 5. La cessazione della validità del presente Accordo non inciderà sull'esecuzione delle attività, programmi o progetti iniziati oppure in corso, ai quali saranno applicate le disposizioni del presente Accordo fino al completamento, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Fatto a Bratislava, il 3 luglio 2015, in due originali, in lingua italiana e in lingua slovacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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