Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal
Art. 12
49 / 93Collaborazione nel settore dello Sport
In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore dello Sport
Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore.
Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.
Storico versioni
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