Art. 12 · Collaborazione nel settore dello Sport
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal

Art. 12

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Collaborazione nel settore dello Sport

In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione nel settore dello Sport Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore. Le modalità e le forme di tale collaborazione, nonché i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordate tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzate ed in base alle disponibilità finanziarie.
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