Art. 10 · Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca

Art. 10

67 / 93

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

In vigore dal 11 nov 2017
Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali 1. Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare attività di cooperazione, incluse attività di formazione, al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali vigenti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali del 14 novembre 1970, e degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNIDROIT sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati del 24 giugno 1995. 2. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei principi enucleati nella Convenzione Internazionale UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo del 2 novembre 2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164#art-atg-10-5