Art. 10 · Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal

Art. 10

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Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale

In vigore dal 11 nov 2017
Scambio materiale scientifico, filmico, etno-antropologico e visuale Le Parti Contraenti sono concordi nel favorire lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, e di film d'interesse educativo o documentari riguardante i loro Paesi.
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