Art. 6 · Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali
Capo II

Art. 6

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Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali

In vigore dal 19 nov 2017
1. All' del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»; c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell', il termine previsto dal comma 2 dell' decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».
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