Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 21 ott 2017
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), e dagli degli Accordi di cui all', comma 1, lettera c).
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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151#art-rd-2