Art. 7 · Condizioni di concorrenza
Accordo euromediterraneoTitolo I

Art. 7

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Condizioni di concorrenza

In vigore dal 21 ott 2017
Condizioni di concorrenza 1. Le parti contraenti riaffermano l'applicazione al presente accordo delle disposizioni di cui al titolo IV, capo 3 ("Concorrenza"), dell'accordo di associazione. 2. Le parti contraenti riconoscono come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura di servizi aerei. Le parti contraenti riconoscono che i vettori aerei generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati e quando viene garantito un accesso neutro e non discriminatorio alle strutture e ai servizi aeroportuali e all'attribuzione delle bande orarie. 3. Se una parte contraente rileva che nel territorio dell'altra parte contraente esistono condizioni che potrebbero nuocere - in particolare a seguito di sovvenzioni - a un ambiente equo e concorrenziale per le attività dei suoi vettori aerei, può trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte contraente. Può inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all'articolo 22 del presente accordo. Le consultazioni sono avviate entro trenta giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte contraente che ne ha fatto richiesta può intervenire per rifiutare, ritirare, revocare, sospendere le autorizzazioni del vettore o dei vettori aerei interessati o imporre condizioni adeguate per il loro rilascio conformemente all'. 4. Il provvedimento adottato ai sensi del paragrafo 3 è adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario, per quanto riguarda portata e durata, riguarda esclusivamente il vettore o i vettori aerei che beneficiano delle condizioni di cui al paragrafo 3 e non pregiudica il diritto di qualsiasi parte contraente di intervenire ai sensi dell'articolo 23. 5. Le parti contraenti riconoscono che il contributo del governo di Israele alla copertura dei costi aggiuntivi per la sicurezza sostenuti dai vettori aerei di Israele in ottemperanza alle disposizioni del governo di tale paese non si configura come pratica concorrenziale sleale e non è considerata una sovvenzione ai fini del presente articolo a condizione che: a) tale contributo copra esclusivamente i costi necessariamente sostenuti dai vettori aerei di Israele per applicare le misure supplementari di sicurezza richieste dalle autorità di tale paese e che tali misure (e i relativi costi) non siano imposte ai vettori aerei dell'Unione europea; e b) i costi relativi alla sicurezza siano chiaramente definiti e quantificati da Israele; e c) il comitato misto riceva, con cadenza annuale, una relazione indicante l'importo totale dei costi sostenuti per la sicurezza e il tasso della partecipazione del governo di Israele nell'anno precedente. 6. Ciascuna parte contraente, previa notifica all'altra parte contraente, può prendere contatto con i soggetti responsabili nel territorio dell'altra parte contraente, ivi comprese le amministrazioni statali, regionali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti in materia di oneri di servizio pubblico nei territori delle parti contraenti.
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