Art. 3 · Comitato misto
Accordo addizionaleTitolo III

Art. 3

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Comitato misto

In vigore dal 21 ott 2017
Comitato misto 1. L'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell' dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri dell'Islanda e della Norvegia. 2. La posizione dell'Unione europea, degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori nell'UE che sono di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o dalla Commissione, dall'Islanda e dalla Norvegia, ove opportuno. 3. La posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare, in seno al comitato misto, sulle questioni che rientrano nell'ambito degli o 20 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo o su questioni che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici, è adottata dalla Commissione d'intesa con l'Islanda e la Norvegia. 4. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dall'Islanda e dalla Norvegia su proposta della Commissione. 5. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell'ambito di regolamenti e direttive recepiti dall'accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che l'Islanda e la Norvegia devono adottare è definita dall'Islanda e dalla Norvegia d'intesa con la Commissione. 6. La Commissione adotta opportuni provvedimenti per assicurare la piena partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alle riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con gli Stati membri e l'accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.
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