Art. 16 · LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

Art. 16

LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

In vigore dal 21 lug 2017
Sostituzione degli eletti 1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
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