Art. 4-bis
5 / 8In vigore dal 14 giu 2024
(( (Servizio di sostegno psicologico agli studenti). ))
((1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinchè sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonchè di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie))
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Prourn:nir:stato:legge:2017-05-29;71#art-4-bis