Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. 34 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BARBADOS per evitare Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito preleva Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non ric Art. 4 Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato con Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organ Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni i Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili sol Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internaz Art. 9 Imprese associate 1. Allorchè a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un res Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente de Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è u Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'aliena Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli s Art. 16 Compensi e gettoni di presenza I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni a Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che Art. 18 Pensioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate Art. 20 Professori e insegnanti Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato cont Art. 21 Studenti 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente pr Art. 22 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunqu Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà elimin Art. 24 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altr Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entr Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno l Art. 27 Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Le disposizioni della presente Art. 28 Rimborsi 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono Art. 29 Disposizioni varie 1. I benefici della presente Convenzione non si applicano ad una person Art. 30 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica s Art. 31 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degl Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360