Art. 4 · LEGGE 16 maggio 2017, n. 79

Art. 4

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LEGGE 16 maggio 2017, n. 79

In vigore dal 13 giu 2017
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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