Art. 1 · Autorizzazione alla ratifica

Art. 1

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Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 29 apr 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.
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