Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 mar 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
3. All', comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».
4. All', comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-02-27;19#art-1