Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 12 gen 2017
Planimetria dei locali 1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonchè dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi nè intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati. 2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. 3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità. 4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonchè le successive variazioni, anche con modalità telematiche. 5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, come l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. 6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.
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