Art. 89

Art. 89

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In vigore dal 12 gen 2017
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Note all': - La legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
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