Art. 88 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 88

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Norme transitorie 1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile. 2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato: a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale; b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA dell'impresa individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione. 3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente. 4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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