Art. 84

Art. 84

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In vigore dal 12 gen 2017
Chiusura degli stabilimenti 1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli , comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, commi 1 e 3, e 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' della legge 25 giugno 1999, n. 205), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario: « - (Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari). - 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria. 2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata. 3. Restano ferme le disposizioni previste dall' del presente decreto, dall'art. 517-bis del codice penale, dall'art. 12-bis e dal primo comma dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283.».
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