Art. 81 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 81

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Tutela dei consorzi incaricati dei controlli 1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero in mancanza di Consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. 2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, che non assolve, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all', commi 7 e 8, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
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