Art. 73

Art. 73

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In vigore dal 12 gen 2017
Altre sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro: a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'; b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'; c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro: a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'; b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'; c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell', salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo; d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all', comma 2. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonchè nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell' è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all', comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall', comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: a) chiunque detiene il vino di cui all', comma 7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonchè vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato , comma 7; b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'; c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell', comma 1; d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all', comma 3, primo periodo; e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all', comma 6. 6. Le disposizioni di cui agli e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all', comma 5, e chi impiega dette sostanze in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate. 8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria prevista dall' sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonchè nei locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all' è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all', comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all', comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro: a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall', comma 3; b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall', commi 1 e 3; c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall', comma 3; d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all', comma 2; e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell', comma 7; f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove previsto, agli usi alternativi le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell', comma 2; g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall', comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma. 13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall' del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
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