Art. 7
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Salvaguardia dei vigneti eroici o storici
1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».
2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:
a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;
b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e con l'ordine di priorità di cui alla lettera d), nonchè i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto può definire gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;
c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;
d) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modificazioni;
e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera b), affinchè provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all':
- Il testo del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 giugno 2008, n. L 170.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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