Art. 66
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varietà di vite
1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite.
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 120 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:
«Art. 120 - (Indicazioni facoltative). 11.
L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
a) l'annata;
b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
c) per i vini diversi da quelli di cui all'art. 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'art. 112, lettera b);
e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
2. Fatto salvo l'art. 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:
a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;
b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:
i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;
ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;
c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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