Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 gen 2017
Vitigno autoctono italiano 1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. 2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione. 3. Con il decreto di cui all', comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.
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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-6