Art. 44
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP
1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della Commissione europea, le DO e le IG, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonchè dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:
a) prodotti elencati all', comma 2, lettere a),
b) e c);
b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell'allegato I, parte XXIV, sezione 1, al regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego, al di fuori delle relative denominazioni, dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonchè le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP, sono definite con decreto del Ministro.
6. Con il decreto del Ministro, di cui all', comma 1, sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa europea.
7. Fatto salvo quanto previsto all', comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all', commi 2 e 4, riportare, nell'etichettatura e presentazione di prodotti a DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
8. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, contenitori, imballaggi, listini, documenti di vendita, di qualsiasi indicazione relativa ai vini a DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino all'indicazione e denominazione usata.
9. È consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purchè gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell', comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
10. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi:
a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all' della presente legge;
2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purchè tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonchè su sfondo uniforme.
Note all':
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 110/2008 si veda nelle note all'.
Storico versioni
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