Art. 22
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Detenzione dei prodotti enologici e chimici
1. È vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonchè impiegare in enologia sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. È tuttavia consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all', richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.
2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purchè in quantitativi compatibili con il normale lavoro di analisi. Sui contenitori dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.
3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
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