Art. 21
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Sostanze ammesse
1. È consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.
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