Art. 20 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 20

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Prodotti vitivinicoli biologici 1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Note all': - Il testo del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189.
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