Art. 16
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 17 lug 2020
Comunicazione per la detenzione e il confezionamento
1. A parziale deroga di quanto stabilito dall', comma 1, lettere a) e c), sono consentiti esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:
a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 110/2008;
b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
e) aceti.
2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Storico versioni
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