Art. 15 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 15

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Sostanze vietate 1. Fatto salvo quanto previsto dall', negli stabilimenti enologici nonchè nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose; b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni; c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonchè sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca; d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui all', commi 2 e 4; e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonchè in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti; f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge; g) fatte salve le deroghe previste dall', mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume; h) invertasi. 2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri. 3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonchè strutture ricettive destinate alla ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 nonchè gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma. 4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonchè degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purchè rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile: «Art. 2135 - (Imprenditore agricolo). È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».
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