Art. 8
Accordo

Art. 8

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In vigore dal 31 dic 2016
1. Le Parti contraenti agevoleranno la collaborazione in campo archeologico mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Stati operanti nel territorio dell'altro. 2. Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro, della valorizzazione, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241#art-a-8