Art. 16
Accordo

Art. 16

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In vigore dal 31 dic 2016
1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione. 2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.
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