Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 31 dic 2016
Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi anche attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti, soprattutto nel campo archivistico. bibliotecario e museale, nonché nel settore dell'educazione fisica e dello sport.
Storico versioni

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