Art. 33 · LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

Art. 33

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

In vigore dal 11 dic 2016
Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori. 2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica; b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente; c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire; d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati; e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita. Note all': La legge 21 aprile 1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1962, n. 109, S.O.
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