Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. 27 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA Art. 2 Articolo 2. 1. Le Parti contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si Art. 3 Articolo 3. 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di Art. 4 Articolo 4. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte Art. 5 Articolo 5. L'Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria inizia Art. 6 Articolo 6. 1. L'Amministrazione doganale di una Parte contraente fornisce, di propria ini Art. 7 Articolo 7. 1. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti Art. 8 Articolo 8. In conformità del presente Accordo le Parti contraenti cooperano per semplific Art. 9 Articolo 9. Le Parti contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati, coop Art. 10 Articolo 10. In base alla normativa vigente nei propri Stati, le Parti contraenti cooperan Art. 11 Articolo 11. L'Amministrazione doganale di una Parte contraente, nell'ambito della propria Art. 12 Articolo 12. 1. Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie Art. 13 Articolo 13. 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali re Art. 14 Articolo 14. 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale della Parte contraente adita può Art. 15 Articolo 15. 1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Art. 16 Articolo 16. 1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, Art. 17 Articolo 17. 1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate Art. 18 Articolo 18. 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiest Art. 19 Articolo 19. 1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per i Art. 20 Articolo 20. 1. L'attuazione del presente Accordo è demandata direttamente alle Amministra Art. 21 Articolo 21. Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe Art. 22 Articolo 22. Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accor Art. 23 Articolo 23. 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360