Allegato I›Capo I
Art. 5
94 / 127Nomina dei membri del comitato consultivo
In vigore dal 25 nov 2016
Nomina dei membri del comitato consultivo
1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato consultivo che possieda i requisiti di cui all', paragrafo 2, dell'accordo.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato amministrativo che delibera di comune accordo.
Storico versioni
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