Allegato I›Capo I
Art. 4
93 / 127Durata del mandato dei giudici
In vigore dal 25 nov 2016
Durata del mandato dei giudici
1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato è rinnovabile.
2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.
Storico versioni
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