Art. 4 · Durata del mandato dei giudici
Allegato ICapo I

Art. 4

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Durata del mandato dei giudici

In vigore dal 25 nov 2016
Durata del mandato dei giudici 1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato è rinnovabile. 2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo decorre dalla data dell'atto di nomina.
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