Art. 25 · Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto
Allegato ISez. 4

Art. 25

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Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto

In vigore dal 25 nov 2016
Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto 1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto può essere rinominato. 2. L', paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia. 3. Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare: a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado; b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado. 4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.
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