Allegato I›Sez. 4
Art. 25
114 / 127Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto
In vigore dal 25 nov 2016
Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto
1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto può essere rinominato.
2. L', paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.
3. Il cancelliere aggiunto è responsabile dell'organizzazione e delle attività delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorità del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:
a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;
b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.
4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-ai-25