Art. 23 · Funzioni del cancelliere
Allegato ISez. 4

Art. 23

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Funzioni del cancelliere

In vigore dal 25 nov 2016
Funzioni del cancelliere 1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della corte d'appello. 2. Il cancelliere è responsabile in particolare: a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale; b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all', all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all' dell'accordo; d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate; e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all' dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.
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