Art. 20 · Pool di giudici
Allegato ISez. 2

Art. 20

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Pool di giudici

In vigore dal 25 nov 2016
Pool di giudici 1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e l'esperienza nonché i casi trattati in precedenza dal giudice. 2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico richiesto.
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