Art. 17 · Vacanze giudiziarie
Allegato ICapo IISez. 1

Art. 17

106 / 127

Vacanze giudiziarie

In vigore dal 25 nov 2016
Vacanze giudiziarie 1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme sul rispetto dei giorni festivi. 2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il presidente della corte d'appello può convocare i giudici. 3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado può, per giustificati motivi, accordare permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai giudici del tribunale di primo grado.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214#art-ai-17