Allegato I›Capo II›Sez. 1
Art. 15
104 / 127Praesidium
In vigore dal 25 nov 2016
Praesidium
1. Il praesidium è costituito dal presidente della corte d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che non ha diritto di voto.
2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente statuto. Fatta salva la propria responsabilità, esso può delegare taluni compiti a uno dei suoi membri.
3. Il praesidium è responsabile della gestione del tribunale e in particolare: a) elabora proposte di modifica del regolamento di procedura conformemente all' dell'accordo e proposte riguardanti il regolamento finanziario del tribunale; b) prepara il bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del tribunale e li presenta al comitato del bilancio; c) fissa gli orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne sorveglia l'attuazione; d) prende decisioni sulla nomina e la revoca del cancelliere e del cancelliere aggiunto; e) stabilisce le norme che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni; f) formula un parere conformemente all', paragrafo 5, dell'accordo.
4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli sono adottate senza la partecipazione del cancelliere.
5. Il praesidium può prendere decisioni valide solo se sono presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
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