Art. 14 · Presidente del tribunale di primo grado
Allegato ICapo IISez. 1

Art. 14

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Presidente del tribunale di primo grado

In vigore dal 25 nov 2016
Presidente del tribunale di primo grado 1. Il presidente del tribunale di primo grado è eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado è rinnovabile due volte. 2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale. 3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attività giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado. 4. L', paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.
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