Art. 77 · Requisiti di forma
AccordoCapo VI

Art. 77

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Requisiti di forma

In vigore dal 25 nov 2016
Requisiti di forma 1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura. 2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella lingua del procedimento.
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