Accordo›Capo II
Art. 50
16 / 127Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello
In vigore dal 25 nov 2016
Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello
1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello è la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto.
3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.
Storico versioni
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